Art. 23.
(Diritti di sicurezza sociale).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la maternità e la paternità e gli assegni al nucleo familiare.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di aderire alle forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di contribuzione definita, anche unitamente ai lavoratori subordinati. Conseguentemente, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fonti istitutive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 possono consentire che l'istituzione di forme pensionistiche complementari per i lavoratori economicamente dipendenti avvenga unitamente ai lavoratori di cui alle

 

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lettere a) e b-bis) del presente comma, che siano inseriti nelle imprese committenti»;

          b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

          «a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), e per quelli di cui all'ultimo periodo della lettera b) del medsimo comma, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita».

      3. Le lavoratrici di cui al presente capo hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro.